1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;
b) il comma 13 è abrogato;
c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse;
d) al comma 20, le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse.
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 3 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinato alla vendita al pubblico.