PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;

          b) il comma 13 è abrogato;

          c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse;

          d) al comma 20, le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse.

Art. 2.

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'incremento del 3 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle aliquote di base per il calcolo dell'imposta di consumo di alcole destinato alla vendita al pubblico.